Art. 1.

      1. Al fine di tutelare il diritto allo studio dei bambini delle famiglie dello spettacolo viaggiante e del circo, le amministrazioni regionali, gli uffici scolastici regionali e gli eventuali soggetti privati di cui all'articolo 2 hanno il compito di predisporre interventi idonei a:

          a) superare i fenomeni dell'evasione scolastica con particolare riferimento alla frequenza irregolare e all'eventuale mancato assolvimento formale dell'obbligo;

          b) favorire una integrazione concreta degli allievi nell'ambito delle scuole in cui sono inseriti;

          c) diminuire il rischio di forme demotivanti.